Agenda digitale: la proposta di legge

Il testo integrale della proposta di legge sull'agenda digitale

Agenda Digitale 1
CAMERA DEI DEPUTATI N. 5093
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PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati PALMIERI, ANGELINO ALFANO, BRUNETTA, ROMANI, STANCA, BALDELLI, BERGAMINI, CALABRIA, CASSINELLI, GAROFALO, MURGIA, VALDUCCI, VIGNALI

 

Disposizioni per la realizzazione dell’agenda digitale nazionale


Presentata il 28 marzo 2012

      Onorevoli Colleghi! — Lo sviluppo di internet ha oggi lo stesso impatto rivoluzionario che ebbe un secolo fa lo sviluppo dell’elettricità e dei trasporti.
      Per questo, dopo anni nei quali il Governo Berlusconi ha avviato una serie di iniziative volte a migliorare il rapporto telematico tra cittadino e pubblica amministrazione (da Linea amica al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, dalla posta certificata ai certificati di malattia telematici) che devono essere portate a compimento, si tratta ora di far fare al nostro Paese un salto di qualità che poggia essenzialmente su due fattori: il coinvolgimento permanente del Governo e del Parlamento, in sintonia con gli operatori del settore, e l’avvio di una serie di misure a sostegno delle nuove imprese digitali, fatte da giovani anagraficamente e nel cuore, attraverso una serie di misure che aprano il mercato dei venture capital e di sostegni fiscali e di semplificazione delle procedure.
      Il Piano annuale per l’Agenda digitale nazionale, di seguito «Agenda», la Consulta permanente per l’innovazione e la Commissione parlamentare per l’innovazione digitale costituiscono le modalità innovative attraverso le quali la politica nazionale assume seriamente l’impegno di considerare l’Agenda proprietaria per il presente e per il futuro del nostro Paese.
      Le misure di sostegno alle startup innovative sono numerose e variamente articolate. Il progetto di legge mira a facilitare l’avvio di startup innovative:
          a) semplificando le procedure necessarie alle loro costituzione e attivazione;
          b) stabilendo per legge quali sono i requisiti per l’identificazione degli abilitatori, cioè di quei soggetti che concorrono finanziariamente all’avvio e alla crescita delle startup;
          c) istituendo il «Fondo per l’Italia», per sostenere il mercato dei capitali di rischio e dunque le startup innovative;
          d) vincolando le startup che beneficiano del Fondo a destinare una quota del capitale alla promozione e alla formazione di nuova imprenditorialità, in modo da creare un circolo virtuoso che alimenti se stesso;
          e) estendendo i benefìci fiscali, sia tramite deduzioni che con esenzioni fiscali applicabili alle startup insediate in aree a condizioni agevolate;
          f) fornendo assistenza tecnica tramite l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internalizzazione delle imprese italiane;
          g) favorendo i loro rapporti commerciali con la pubblica amministrazione;
          h) prevedendo sgravi contributivi per i contratti di apprendistato;
          i) prevedendo sgravi fiscali (imposta regionale sulle attività produttive), agevolazioni sul regime dell’imposta sul valore aggiunto e crediti d’imposta per particolari categorie di imprese.
      Predisporre le condizioni per far correre l’Agenda significa anche colmare il divario culturale e quello nei confronti delle persone disabili. Per quanto riguarda gli interventi previsti a sostegno delle persone disabili e delle categorie deboli e svantaggiate, il progetto di legge prevede:
          a) l’istituzione di un gruppo di lavoro permanente formato da esperti di vari organismi che si occupa delle tematiche sull’accessibilità;
          b) un costante monitoraggio dell’accessibilità informatica;
          c) iniziative per favorire l’accessibilità informatica;
          d) sanzioni a carico dei dirigenti responsabili di accessibilità inidonea;
          e) modifiche alla legislazione vigente in senso restrittivo;
          f) accessibilità dei testi scolastici digitali a condizioni economiche parificate rispetto ai testi cartacei.
      Per superare il divario culturale, la proposta di legge contiene alcune misure, prima fra tutte il coinvolgimento permanente e multicanale della RAI – Radio-televisione italiana Spa, per una serie di iniziative di alfabetizzazione digitale continue e incisive.
      Infine, per quanto riguarda la pubblica amministrazione:
          a) è autorizzata l’assunzione di personale dichiarato idoneo ai concorsi per dirigenti informatici, anche se di differenti amministrazioni;
          b) le pubbliche amministrazioni devono rendere fruibili gratuitamente i dati in loro possesso;
          c) le singole amministrazioni devono organizzarsi per il raggiungimento della sicurezza e della riservatezza dei dati nella pubblica amministrazione;
          d) è prevista la digitalizzazione della giustizia, con l’obiettivo di ridurre i tempi dei processi e i costi di gestione, nonché di semplificare la fruizione dei servizi ai cittadini e alle imprese;
          e) è prevista la digitalizzazione della sanità, possibilità di fruizione della connettività a internet per i pazienti;
          f) è prevista la semplificazione delle procedure del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, per le connessioni a internet senza fili.
      L’Agenda prevede interventi che, se intrapresi con urgenza, possono portare l’Italia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perché la tecnologia aiuta a non lasciare indietro nessuno, come testimoniano le misure previste per l’accessibilità.
      Il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell’Agenda stimolerà l’innovazione e la crescita economica e migliorerà la vita quotidiana dei cittadini e delle imprese. Grazie a una maggiore diffusione e a un uso più efficace delle tecnologie digitali l’Italia potrà offrire ai suoi cittadini una migliore qualità di vita e posti di lavoro sicuri e produttivi, perché proiettati sul futuro.
      Grazie all’evoluzione in atto nell’elettronica di consumo, i confini tra i diversi dispositivi digitali stanno scomparendo. I servizi si spostano dal mondo fisico a quello digitale, accessibile su qualsiasi dispositivo: computer, radio digitali o televisori ad alta definizione.
      Le previsioni dicono che entro il 2020 i contenuti e le applicazioni digitali saranno forniti quasi interamente per via telematica.
      L’enorme potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) può essere sfruttato grazie a un circolo virtuoso di attività che funzionano correttamente.
      Volutamente la proposta di legge non prende in esame due aspetti molto importanti per lo sviluppo dell’economia digitale: la banda larga e la protezione del diritto d’autore.
      Sul primo tema il Governo sta effettuando una ricognizione per vedere esattamente quale sia lo stato reale delle connessioni nel Paese: ha già previsto un piano per le regioni del sud e sta monitorando le agende digitali regionali, dove presenti. Inoltre la nuova tecnologia Long Term Evolution (LTE) darà una spinta molto importante per colmare a breve il divario di connessioni nelle zone orograficamente svantaggiate.
      Il tema del diritto d’autore è meritevole di un provvedimento a se stante, unitamente però all’applicazione delle leggi vigenti e, anche in questo caso, allo sviluppo di tecnologie e di imprese che offrano contenuti culturali digitali, tema che invece è sviluppato dalla presente proposta di legge.


PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

 


Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge è finalizzata alla realizzazione dell’Agenda digitale nazionale, attraverso:
          a) l’azione del Governo e del Parlamento;
          b) il sostegno al venture capital dedicato alle startup innovative;
          c) misure di semplificazione e incentivi fiscali per le imprese innovative;
          d) norme per il superamento del divario culturale;
          e) norme per lo sviluppo dell’inclusione digitale;
          f) migliori servizi on line per i cittadini.


Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
          a) «abilitatori startup»: soggetti, residenti o soggetti a tassazione in Italia, che promuovono o supportano le startup innovative, attraverso investimenti, l’incubazione, la fornitura di servizi specifici, la formazione, la consulenza strategica, contabile, legale, commerciale, il marketing, l’advisory, il coaching e altro; comprende persone fisiche o giuridiche quali incubatori, business angel, fondi comuni di investimento, gestori di fondi e e-investment company, scuole d’impresa, consulenti, servizi professionali, advisor, mentori, coacher;
          b) «business angel»: persona fisica o giuridica che investe parte del proprio capitale in startup innovative durante la fase di early stage capital;
          c) «capitale di espansione»: finanziamento concesso per la crescita e l’espansione di una società che può o no avere un pareggio di bilancio o produrre utili, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo;
          d) «capitale di rischio»: finanziamento equity e quasi-equity a imprese nelle fasi di early stage capital e di capitale di espansione;
          e) «cloud computing»: un insieme di tecnologie che permettono di memorizzare, archiviare o elaborare dati utilizzando risorse hardware e software direttamente distribuite e visualizzate in rete;
          f) «early stage capital»: capitale per le fasi iniziali di un’impresa; comprende il micro-seed capital, il seed capital e lo startup capital;
          g) «fondo di fondi»: investitore strutturato, la cui attività principale consiste nell’assunzione di quote di altri fondi o investment company nelle fasi di micro-seed capital, seed capital, startup capital e venture capital, affidando ai relativi gestori una dotazione finanziaria per la sottoscrizione di investimenti in startup;
          h) «incubatore»: particolare abilitatore di startup dedito a favorire la fase di nascita di nuove startup innovative attraverso la selezione di idee, progetti e team di fondatori; fornisce loro formazione, supporto operativo, sede e attrezzature di lavoro; supporta i neo imprenditori nella fase di nascita della nuova società, affiancando loro mentori o consulenti specializzati. Può supportare lo sviluppo della startup favorendo la costituzione di relazioni industriali strategiche oppure segnalandole a investitori, investment company e fondi a esso collegati o no. Può investire direttamente nelle startup incubate;
          i) «investment company»: società che esercitano nei confronti del pubblico l’attività di assunzione di partecipazioni in startup innovative tramite investimenti di micro-seed capital, seed capital, startup capital o venture capital e che operano in linea con standard internazionali, in osservanza della regolamentazione europea in materia o che hanno adottato il codice interno di comportamento promosso dalle associazioni di categoria di riferimento;
          l) «micro-seed capital»: attività di investimento in capitale di rischio generalmente erogato nella fase di costituzione della startup innovativa o in cui sono elaborati i primi prototipi di prodotto o di servizio ovvero in fase di prima ideazione dell’iniziativa imprenditoriale, a supporto dell’incubazione, per fornire alla startup una dotazione di capitale minima atta a sostenere le spese iniziali fino alla realizzazione della prima versione del proprio prodotto o servizio. Il capitale può essere erogato da incubatori, da investment company, da business angel o da fondi di venture capital;
          m) «open data»: tipologie di dati liberamente accessibili a tutti senza restrizioni;
          n) «startup»: impresa ad alto potenziale di crescita, con meno di cinque anni di vita, caratterizzata da una forte propensione alla ricerca, allo sviluppo e alla disintermediazione di settori economici tradizionali, all’introduzione di nuovi modelli industriali, di business e commerciali o i cui piani di sviluppo vertano sull’introduzione di innovazioni di processo, di prodotto o di servizio, operanti in settori ad alti tassi di crescita, spesso caratterizzati nella fase iniziale da investimenti in conto capitale, come la tecnologia, i servizi digitali, le telecomunicazioni, il medicale, i nuovi materiali, l’automazione, l’energia e le fonti rinnovabili, la logistica avanzata e i servizi finanziari;
          o) «venture capital»: attività di investimento in capitale di rischio realizzata da operatori professionali e finalizzata al finanziamento dell’avvio di progetti imprenditoriali ad elevato potenziale di crescita; comprende l’early stage capital e il capitale di espansione.


Capo II
INIZIATIVE PER RENDERE PERMANENTE L’AZIONE DI SUPPORTO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DELL’AGENDA DIGITALE NAZIONALE

 

Art. 3.
(Piano annuale per l’Agenda digitale nazionale).

      1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato presenta al Parlamento il Piano annuale per l’Agenda digitale nazionale, di seguito denominato «Piano», recante le iniziative realizzate e programmate in materia. In particolare le iniziative devono riguardare i seguenti temi:
          a) regole, incentivi e piani per la realizzazione di reti di comunicazioni fisse e mobili a banda larga;
          b) digitalizzazione della pubblica amministrazione;
          c) digitalizzazione dei rapporti dell’amministrazione regionale con le altre amministrazioni, con i cittadini e con le attività produttive;
          d) riduzione del divario digitale;
          e) sviluppo del commercio elettronico;
          f) realizzazione delle politiche di inclusione digitale;
          g) alfabetizzazione informatica.
      2. Il Piano deve riportare anche le analoghe iniziative programmate o effettuate dalle amministrazioni regionali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      3. Il Piano è redatto con la collaborazione dell’Agenzia per la diffusione delle teconologie per l’innovazione, che avrà mandato di attivare una consultazione on line sia nella fase di preparazione che di condivisione dei contenuti, impegnando la Presidenza del Consiglio dei ministri a darvi adeguata pubblicità nel proprio sito internet e nei media tradizionali.


Art. 4.
(Consulta permanente per l’innovazione).

      1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta permanente per l’innovazione, di seguito denominato «Consulta», organismo consultivo permanente per favorire la realizzazione dell’Agenda digitale nazionale.
      2. La Consulta è composta da professionisti competenti in materia di innovazione tecnologia e da esponenti delle imprese private e delle università.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di partecipazione alla Consulta. La partecipazione è gratuita e senza oneri per lo Stato.


Art. 5.
(Istituzione della Commissione parlamentare per innovazione digitale).

      1. È istituita la Commissione parlamentare per l’innovazione digitale, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha il compito di:
          a) approfondire informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e dagli organismi coinvolti nell’attuazione dell’Agenda digitale nazionale;
          b) promuovere iniziative per lo sviluppo dell’economia digitale, della cultura dell’innovazione, del mercato digitale delle opere dell’ingegno e del contrasto della pirateria e della contraffazione;
          c) formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull’eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.
      2. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei gruppi parlamentari e in proporzione al numero dei componenti dei gruppi medesimi.
      3. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari, che costituiscono l’ufficio di presidenza.
      4. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza annuale, sullo svolgimento e sui risultati della propria attività.
      5. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, senza oneri aggiuntivi per i bilanci medesimi.

Capo III
DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE STARTUP INNOVATIVE

 


Art. 6.
(Identificazione delle startup innovative e degli abilitatori startup operanti in Italia).

      1. Si considerano startup innovative, non in via esclusiva, le imprese, residenti o soggette a tassazione in Italia, che hanno beneficiato di investimenti, premi, borse o altre forme di supporto operativo alla loro attività di avvio ed espansione, erogati da abilitatori startup o che possono comunque dimostrare l’interesse o la capacità di soddisfare i requisiti atti ad ottenere tali benefìci da parte degli abilitatori startup.
      2. All’articolo 2463-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale purché una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione detengano più della metà del capitale sociale»;
          b) al terzo comma, dopo le parole: «presso cui queste è iscritta» sono inserite le seguenti: «nonché le modifiche dell’atto costitutivo e gli atti di cessione delle quote e le relative formalità presso il registro delle imprese»;
          c) al quarto comma, dopo le parole: «È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma» sono inserite le seguenti: «qualora questi detengano complessivamente almeno la metà del capitale sociale».
      3. Il terzo comma dell’articolo 2463-bis del codice civile si applica anche alle startup innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata.
      4. I requisiti e le procedure necessarie all’identificazione degli abilitatori sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti interessate, entro il 31 dicembre 2012.


Art. 7.
(Fondo per l’Italia per le startup innovative).

      1. Al fine di promuovere il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali con elevato contenuto di innovazione, è istituito presso lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per l’Italia, destinato all’assunzione di quote di fondi di investimento mobiliare di tipo chiuso e investiment company, di seguito denominati «soggetti beneficiari», operanti nelle fasi di venture capital, early stage capital e capitale di espansione.
      2. Per il primo triennio il Fondo per l’Italia ha una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2012, di 40 milioni di euro per l’anno 2013 e di 50 milioni di euro per l’anno 2014. La dotazione per i trienni successivi è stabilita dal Piano. Almeno il 10 per cento della dotazione annuale è riservato per investimenti da parte di fondi di micro-seed autonomi o gestito da incubatori privati. La partecipazione al Fondo per l’Italia è aperta a soggetti privati o pubblici che intendono investire secondo le modalità stabilite dal regolamento del medesimo Fondo.
      3. Il capitale pubblico erogato ai soggetti beneficiari, mediante il Fondo per l’Italia di cui al comma 1, non deve essere superiore al 50 per cento del totale del patrimonio dei soggetti beneficiari nel caso di fondi che operano prevalentemente nel venture capital, early stage capital e capitale di espansione, e al 75 per cento nel caso di fondi per incubatori privati o fondi di micro-seed.
      4. Il capitale pubblico erogato beneficia di una quota della remunerazione prodotta dai soggetti beneficiari secondo i criteri stabiliti nel regolamento del Fondo per l’Italia.
      5. In caso di andamento finanziario positivo di uno dei fondi del Fondo per l’Italia la distribuzione dei profitti è asimmetrica. La remunerazione delle risorse pubbliche è sospesa oltre una soglia massima di redditività. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilita tale soglia massima di redditività.
      6. In caso di andamento finanziario negativo dei fondi del Fondo per l’Italia le eventuali perdite sono ripartite in proporzioni eguali tra il capitale pubblico e i sottoscrittori privati.
      7. La durata dei fondi del Fondo per l’Italia è di dieci anni, estendibile per un massimo di tre anni, con un periodo di investimento di cinque anni.
      8. L’attività del Fondo per l’Italia è pubblicata nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri.


Art. 8.
(Criteri per la selezione del soggetto gestore del Fondo per l’Italia).

      1. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione del bando di gara mediante il quale è individuato il soggetto incaricato della gestione del Fondo per l’Italia.
      2. Il soggetto gestore selezionato attraverso la pubblicazione del bando di cui al comma 1 seleziona e individua i soggetti beneficiari.
      3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le caratteristiche dei soggetti destinatari del bando di cui al comma 1 nonché i criteri di selezione e di individuazione dei soggetti beneficiari.


Art. 9.
(Soggetti beneficiari del Fondo per l’Italia).

      1. I soggetti beneficiari del Fondo per l’Italia assumono le decisioni di intervento e disinvestimento in totale autonomia operativa e decisionale, fatti salvi i vincoli stabiliti dai commi 2 e 3.
      2. I soggetti beneficiari investono almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione (micro-seed capital e seed capital, di costituzione o avvio dell’attività, startup capital, di sviluppo del prodotto, capitale di espansione).
      3. Le società destinatarie devono possedere i seguenti requisiti:
          a) avere la propria sede operativa in Italia;
          b) le relative quote o azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;
          c) essere società esercenti attività di impresa da non più di cinque anni;
          d) avere un fatturato, come risultante dall’ultimo bilancio approvato prima dell’investimento del soggetto beneficiario, non superiore a 50 milioni di euro;
          e) non essere quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o su un mercato non quotato dei titoli di una borsa valori.


Art. 10.
(Estensione della deduzione sul reddito da capitale per le startup innovative).

      1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle startup innovative, la deduzione prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica anche alle startup innovative in contabilità semplificata o costituite in forma di società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell’articolo 2463-bis del codice civile. L’importo ammesso a deduzione è incrementato di ulteriori 3 punti percentuali a copertura del maggior rischio di capitale sostenuto dagli investitori.


Art. 11.
(Supporto al processo di internazionalizzazione delle startup innovative).

      1. Tra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane di cui articolo 14, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono incluse anche le startup innovative operanti in Italia. L’Agenzia fornisce ai suddetti soggetti assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia. L’Agenzia provvede, altresì, a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le startup innovative, tenendo conto della coerenza delle loro attività con l’oggetto della manifestazione. L’Agenzia inoltre favorisce l’incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.


Art. 12.
(Lavoro per quote).

      1. Quando una startup innovativa remunera una prestazione d’opera professionale o lavorativa, in tutto o in parte, con quote della società, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, le quote trasferite sono esentate da ogni onere fiscale e non concorrono a contribuire al monte dei compensi su cui effettuare calcoli contributivi previdenziali.


Art. 13.
(Promozione dei prodotti e dei servizi di startup innovative all’interno della pubblica amministrazione).

      1. Nell’ambito della società Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSIP) Spa è istituita un’apposita direzione, con l’obbiettivo di promuovere l’acquisto di prodotti e di servizi di startup innovative all’interno della pubblica amministrazione tramite l’istituzione di un albo dei fornitori ad esse riservato.
      2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è adottato il regolamento di organizzazione e di funzionamento della direzione di cui al comma 1.
      3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è stabilita la disciplina delle facilitazioni per le startup innovative che divengono fornitrici della pubblica amministrazione.


Art. 14.
(Aree a condizioni agevolate per startup innovative).

      1. Al fine di istituire nel territorio nazionale aree che garantiscono condizioni agevolate per le startup innovative sono selezionati i comuni all’interno dei quali sono applicate alle startup innovative condizioni fiscali e contributive analoghe a quelle previste nelle zone franche urbane di cui all’articolo 1, commi 340, 341 e 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico individua i comuni di cui al comma 1 tra i capoluoghi di provincia:
          a) con un ecosistema ad elevato tasso di sviluppo;
          b) con adeguate infrastrutture direzionali e residenziali a costi competitivi;
          c) con collegamenti terrestri nazionali ad alta velocità;
          d) vicini ad aeroporti internazionali;
          e) dotati di grandi imprese, di università e di centri di ricerca.
      3. I limiti di esenzione fiscale per le startup innovative insediate nelle aree di cui al comma 2 sono fissati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
      4. I limiti di esonero dal versamento dei contributi per le startup innovative insediate nelle aree di cui al comma 2 sono fissati annualmente, per il ciclo temporale successivo alla costituzione o all’insediamento delle startup innovative, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
      5. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, ove non finanziata dal maggior gettito prodotto dalle imposte indirette, si provvede a carico degli importi derivanti dalla lotta contro l’evasione fiscale.


Art. 15.
(Finanziamenti per incubatori e sostegni all’ecosistema delle startup).

      1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo rotativo per il finanziamento dei costi di costituzione e di avviamento di incubatori privati e di soggetti che operino in azioni di comunicazione, promozione e formazione di nuova imprenditorialità.
      2. Le voci di spesa, finanziabili a fondo perduto per il 50 per cento e a tasso agevolato per il restante 50 per cento, non includono la dotazione patrimoniale per il finanziamento delle startup incubate.
      3. Il massimale di finanziamento è determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, scaglionandolo sulla base delle tipologie di startup a cui si rivolgono l’incubatore e gli altri soggetti indicati al comma 1.

Capo IV
MISURE FISCALI E DI SEMPLIFICAZIONE A SOSTEGNO ALLE STARTUP INNOVATIVE

 


Art. 16.
(Semplificazione delle procedure per l’avvio di una startup innovativa).

      1. La costituzione di una startup innovativa avviene attraverso lo sportello unico per le imprese, nei comuni ove esso è istituito, o attraverso la comunicazione elettronica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata «camera di commercio».
      2. Per le startup di cui al comma 1 le camere di commercio istituiscono una sezione specifica nel registro delle imprese.
      3. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza pubblica, le startup di cui al comma 1, rientranti nei codici ATECO 2007: 58.21.00, 62.01.00 e 72.19.09, relative all’edizione di giochi per computer, alla produzione di software non connesso all’edizione e alla ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell’ingegneria, possono essere stabilite in qualsiasi sede indipendentemente dalla destinazione d’uso del fabbricato.
      4. I benefìci previsti dal comma 3 si applicano fino al compimento del sesto anno di vita della startup.


Art. 17.
(Riduzione degli oneri previdenziali e sostegno pubblico).

      1. Le nuove startup innovative con fatturato inferiore a 1 milione di euro sono esentate dal versamento degli oneri contributivi e previdenziali per i primi tre anni di attività.
      2. Gli enti pubblici possono mettere gratuitamente a disposizione delle nuove startup innovative immobili per un periodo non superiore a dieci anni.


Art. 18.
(Incentivi fiscali all’apprendistato nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione).

      1. Al fine di promuovere l’occupazione giovanile nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per i contratti di apprendistato stipulati fino al 31 dicembre 2016, è riconosciuto alle startup rientranti nei codici ATECO 2007: 58.21.00, 62.01.00 e 72.19.09 uno sgravio contributivo pari al 100 per cento della contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 73, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


Art. 19.
(Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive per le aziende che investono per la formazione sui nuovi media e tecnologie del proprio personale).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo della dotazione tecnologica nelle piccole e medie imprese, è prevista una riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 20 per cento sui lavoratori delle piccole e medie imprese che vengono impegnati in attività di formazione.
      2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono definiti i criteri e le tipologie di formazione validi per la concessione della riduzione prevista dal comma 1.


Art. 20.
(Detassazione dei ricavi del commercio elettronico internazionale delle micro e piccole imprese).

      1. A titolo di sperimentazione, nel triennio 2012-2014, i redditi generati dalla cessione di beni e di servizi in favore di soggetti esteri da parte di micro imprese e di piccole imprese italiane, definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, usufruiscono dell’agevolazione di cui al comma 2 qualora ricorrano le seguenti condizioni:
          a) le operazioni di cessione sono avvenute tramite piattaforme di commercio elettronico in favore di un soggetto non italiano;
          b) il pagamento relativo alle operazioni di cui alla lettera a) è avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico che garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni;
          c) l’importo di ciascuna operazione di cui alla lettera a) è inferiore a 5.000 euro.
      2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono, nella misura di un terzo, ai fini fiscali e della determinazione del reddito imponibile di impresa. Il presente comma si applica a decorrere dall’anno fiscale in corso al 31 dicembre 2012.
      3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le misure necessarie per l’attuazione di quanto disposto dal presente articolo.


Art. 21.
(Semplificazione della normativa relativa al commercio elettronico diretto).

      1. Dopo l’articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
      «Art. 74-sexies. – (Prestazioni di commercio elettronico diretto regolate con l’intervento di intermediari finanziari abilitati). – 1. Per le prestazioni di commercio elettronico diretto, regolate con l’intervento di intermediari finanziari abilitati, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente.
      2. I corrispettivi relativi alle prestazioni indicate al comma 1 devono essere annotati nel registro di cui all’articolo 24, con le modalità e nel termine ivi stabiliti.
      3. Nella determinazione dell’ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche quelli relativi alle prestazioni indicate al comma 1 effettuate con emissione di fattura, includendo nel corrispettivo anche l’imposta».


Art. 22.
(Riduzione dell’imposta sul valore aggiunto per i prodotti multimediali digitali)

      1. Le disposizioni di cui all’articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano anche alla cessione in formato elettronico dei prodotti editoriali definiti dall’articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
      2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresì, alla cessione dei diritti di fruizione, sia temporanea che a titolo definitivo, relativi a qualsiasi tipologia di produzione multimediale digitale, distribuita attraverso reti di comunicazione elettronica.


Art. 23.
(Misure di sostegno fiscale alle aziende video ludiche italiane: credito d’imposta e detrazione degli utili reinvestiti).

      1. In considerazione dell’alto tasso di innovazione tecnologica e digitalizzazione del settore del software video ludico e allo scopo di incentivarne lo sviluppo e di favorirne gli investimenti, per l’anno 2012 e per i due esercizi successivi, alle imprese di produzione di software video ludico è riconosciuto un credito d’imposta ai fini delle imposte sui redditi, pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione delle opere video ludiche realizzate nel territorio italiano, fino all’ammontare massimo di 2.500.000 euro.
      2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 alle imprese di distribuzione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere realizzate nel territorio italiano ed espresse in lingua originale italiana quale prima lingua, con un limite massimo annuo di 1.500.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
      3. Ai titolari di reddito di impresa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore del software video ludico, associati in partecipazione ai sensi dell’articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto, per gli anni 2012, 2013 e 2014, un credito d’imposta nella misura del 40 per cento, fino all’importo massimo di 500.000 euro per ciascun periodo d’imposta, dell’apporto in denaro effettuato per la produzione di opere video ludiche realizzate nel territorio italiano. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all’articolo 2554 del citato codice civile.
      4. I crediti d’imposta di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini dei rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l’autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
      5. Per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2012 e per i due periodi successivi non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, gli utili dell’esercizio accantonati dalle imprese di sviluppo di software video ludico, in regime di contabilità ordinaria, e investiti negli esercizi successivi nella produzione di opere video ludiche. L’agevolazione prevista dal presente comma non è cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3 e 4 con riguardo alla medesima opera video ludica.
      6. Per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2012 e per i due periodi successivi non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, le somme investite da persone fisiche o giuridiche in quote di fondi mobiliari chiusi o in società di investimento di venture capital e dedicati alle imprese del settore video ludico ad alto contenuto tecnologico, per una somma pari al 30 per cento del reddito medesimo e fino a un importo massimo pari a 500.000 euro.
      7. È riconosciuto, per gli anni 2013 e 2014, un credito d’imposta in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca dedicati al settore del software video ludico delle università o degli enti pubblici di ricerca. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.


Art. 24.
(Credito d’imposta per promuovere l’offerta on line di opere dell’ingegno).

      1. Al fine di migliorare l’offerta legale di opere dell’ingegno mediante le reti di comunicazione elettronica, è riconosciuto un credito d’imposta del 25 per cento dei costi sostenuti nel rispetto dei limiti della regola de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell’ingegno digitali.
      3. L’agevolazione di cui al comma 1 si applica per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nel limite di spesa di 10.000.000 di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili.
      3. L’agevolazione di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61, e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese di cui al comma 1 del presente articolo sono state sostenute. L’agevolazione non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

Capo V
INTERVENTI IN FAVORE DELL’INCLUSIONE DIGITALE DELLE PERSONE DISABILI E DELLE CATEGORIE DEBOLI E SVANTAGGIATE

 


Art. 25.
(Obblighi e responsabilità).

      1. La tematica dell’accessibilità dei sistemi informatici, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, è principio fondamentale per la definizione del programma triennale per la digitalizzazione, nonché di qualsiasi attività di normazione, di pianificazione e di regolamentazione del settore delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione e, in particolare, dell’innovazione e dell’Agenda digitale nazionale.
      2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa consultazione con le associazioni delle persone disabili e con le associazioni di sviluppatori di impresa competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e di software, sono definite:
          a) le iniziative di inclusione digitale per le persone disabili nonché per le categorie deboli e svantaggiate;
          b) le modalità di monitoraggio dell’accessibilità informatica in favore dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, anche avvalendosi del portale per le segnalazioni del cittadino accessibile.gov.it della Presidenza del Consiglio dei ministri previsto dalla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione n. 8/2009 del 26 novembre 2009;
          c) le competenze di un gruppo di lavoro permanente sulle tematiche dell’accessibilità informatica, formato da rappresentanti della Presidenza dei Consiglio dei ministri, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro per la coesione territoriale, nonché dai rappresentanti delle associazioni delle persone disabili e delle associazioni di sviluppatori di impresa competenti in materia di accessibilità e dei produttori di hardware e di software.
      3. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, adeguano i propri servizi telematici ai requisiti di accessibilità previsti dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo entro novanta giorni dalla formale segnalazione da parte di privati cittadini o del portale della Presidenza dei Consiglio dei ministri accessibile.gov.it.
      4. L’inosservanza di quanto previsto dal comma 3:
          a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili ed è oggetto di riduzione di fondi per le attività di informatica e di comunicazione dell’amministrazione nella misura del 5 per cento dei medesimi fondi;
          b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.


Art. 26.
(Modifiche al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

      1. Al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) all’articolo 12, comma 1, dopo la parola: «partecipazione» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e di non discriminazione»;
          b) all’articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle problematiche relative all’accessibilità e alle tecnologie assistive, come previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;
          c) all’articolo 23-ter, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      «5-bis. I documenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;
          d) all’articolo 54, comma 4, dopo la parola: «siano» è inserita la seguente:
«accessibili,»;
          e) all’articolo 57, comma 1, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,»;
          f) all’articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: «conformità» sono inserite le seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,».
      2. All’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili».


Art. 27.
(Accessibilità dei testi scolastici).

      1. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, è sostituito dal seguente:
      «2. Il materiale di cui al comma 1 del presente articolo, oltre che agli obblighi di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2006, n. 252, è sottoposto all’obbligo di deposito della versione digitale accessibile ai sensi del decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 30 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.136 del 12 giugno 2008. Tale versione è resa disponibile per l’acquisto dagli editori, a un costo non superiore rispetto alla versione cartacea».

Capo VI
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL’INNOVAZIONE E SUPERAMENTO DEL DIVARIO CULTURALE

 


Art. 28.
(Campagna istituzionale per la promozione delle potenzialità dell’economia digitale).

      1. Nell’ambito del piano di comunicazione di cui all’articolo 12 della legge 7 giugno 2000, n. 150, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri prevede ogni anno almeno una campagna di comunicazione istituzionale per la promozione delle potenzialità dell’economia digitale.


Art. 29.
(Campagne informative).

      1. Al fine di utilizzare la rete internet quale strumento per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto d’autore, le campagne informative di cui all’articolo 26, comma 3-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti delle disponibilità di bilancio, hanno come oggetto principale l’illiceità dell’acquisto di prodotti delle opere dell’ingegno abusivi o contraffatti mediante gli strumenti telematici digitali.


Art. 30.
(Nuovo contratto di servizio della RAI – Radiotelevisione italiana Spa).

      1. A partire dal 1° gennaio 2013, in ogni nuovo contratto di servizio con la RAI – Radiotelevisione italiana Spa, il Ministero dello sviluppo economico prevede che la RAI – Radiotelevisione italiana Spa attui un piano di alfabetizzazione informatica e sulle potenzialità dell’economia digitale, utilizzando la televisione generalista, un canale digitale tematico in chiaro e un portale internet dedicato.

Capo VII
DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 


Art. 31.
(Assunzione di personale competente nella pubblica amministrazione).

      1. Per il triennio 2013-2015, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici statali e le agenzie, comprese quelle di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono autorizzate ad assumere, nel settore dei sistemi informativi automatizzati e nei limiti della propria dotazione organica, i vincitori e gli idonei delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale di livello dirigenziale, a tempo indeterminato, per l’area informatica, anche avvalendosi delle graduatorie di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto.
      2. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 del presente articolo sono rese indisponibili ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
      3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede, per l’anno 2012, in via sperimentale, nei limiti di 3.000.000 di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico e, a decorrere dall’anno 2013, con un taglio lineare dell’1 per cento dei capitoli di spesa corrente per l’informatica delle amministrazioni di cui al citato comma 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione, per ciascuna delle amministrazioni interessate, delle risorse finanziarie di cui al comma 3.


Art. 32.
(Obbligo open data nella pubblica amministrazione).

      1. In coerenza con quanto previsto dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le pubbliche amministrazioni devono rendere fruibili gratuitamente i dati in loro possesso, mediante un contratto di Italian Open Data Licence (IODL). Eventuali eccezioni devono essere esplicitate e motivate nel sito internet dell’amministrazione.
      2. Ai fini dell’attuazione del comma 1 il Governo promuove:
          a) misure rivolte a incentivare la domanda di servizi on line, erogati con modalità cloud computing;
          b) l’esportazione e la pubblicazione di informazioni pubbliche con modalità open data che consentono di archiviare e di elaborare i dati nelle pubbliche amministrazioni centrali e locali quale modello base per lo scambio di dati delle pubbliche amministrazioni e di valorizzazione del patrimonio pubblico.


Art. 33.
(Sicurezza della riservatezza dei dati nella pubblica amministrazione).

      1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati personali dei cittadini, come previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la pubblica amministrazione competente assicura un efficace modello organizzativo e gestionale che permetta di verificare che in ogni momento il possesso e l’utilizzo dei programmi per elaboratore nell’ambito della pubblica amministrazione sia conforme ai diritti di licenza d’uso lecitamente acquisiti.


Art. 34.
(Digitalizzazione della giustizia).

      1. Al fine di assicurare la riduzione dei tempi dei processi e l’erogazione di servizi accessori in un’ottica di riduzione dei costi di gestione e di funzionamento amministrativo, nonché di semplificazione nella fruizione dei servizi da parte dei cittadini e delle imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2013 le notificazioni previste dall’articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono ammesse esclusivamente in via telematica.


Art. 35.
(Sanità digitale).

      1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, è promosso l’utilizzo di dispositivi connessi nel settore sanitario per la raccolta di dati clinici, per la diffusione di informazioni ai medici, ai ricercatori e ai pazienti e per l’offerta diretta di cure attraverso la telemedicina.
      2. Al fine di omogeneizzare l’accesso alle informazioni relative allo stato sanitario dei cittadini nel territorio nazionale, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della salute, sono fissati i criteri per assicurare l’interoperabilità dei sistemi informatici.
      3. Le strutture sanitarie, pubbliche o convenzionate, che dispongono di infrastrutture informatiche adeguate a consentire un accesso pubblico alla rete internet per mezzo di tecnologia senza fili, attivano le funzionalità necessarie affinché sia fruibile al pubblico, all’interno della struttura, la connettività alla rete internet, a condizione che ciò non rechi pregiudizio al corretto funzionamento dell’infrastruttura ai fini sanitari e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato o dell’ente locale.


Art. 36.
(Modifica all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di connessioni alla rete internet).

      1. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «3-bis. Nel caso di installazione di impianti con tecnologia WiFi o Hiperlan operanti nello spettro di frequenze libere, con potenza alla singola antenna uguale o inferiore ai 3 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al comma 3, è sufficiente trasmettere una comunicazione in carta semplice all’agenzia provinciale o regionale per la protezione dell’ambiente».

Capo VIII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 


Art. 36.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario per le università, il Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, le risorse destinate alla ricerca, all’istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché quelle destinate alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali.
      2. Nel biennio 2012-2013, i Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli eventuali interventi correttivi alle riduzioni di cui al comma 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti da tali interventi, ai fini del rispetto degli obbiettivi di cui al citato comma 1.



Il Pdf della proposta di legge

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